IRAP liberi professionisti e piccoli imprenditori: è possibile il rimborso! 

di Davide Emone | 13 maggio 2020 | News

 

L’IRAP è un tributo sul valore della produzione netta, il cui presupposto consiste nell’esercizio abituale di un’attività caratterizzata dall’autonoma organizzazione e diretta alla produzione o scambio di beni o alla prestazione di servizi.

 

Se per le attività svolte in forma di societaria, non vi è alcun dubbio sull’esistenza di una autonoma organizzazione, molti dubbi sussistono per le attività svolte in forma individuale, come quelle di liberi professionisti, piccoli imprenditori, artigiani, agenti, ecc.

 

Innanzitutto, l’autonoma organizzazione è esclusa quando il contribuente non è il responsabile dell’organizzazione presso la quale presta la propria attività – autonoma – ma è inserito presso strutture organizzative riferibili a responsabilità altrui (ad es. il collaboratore di uno studio professionale).

 

Ma anche se il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, non è integrato il presupposto dell’IRAP nel caso in cui impiega beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e se non si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. In questi casi, l’imposta non è dovuta.

 

La giurisprudenza (vedasi Cass. SS.UU. n. 9451/2016) ha affermato che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo IRAP, poiché tale apporto di lavoro altrui non è tale da integrare – in capo al contribuente – il requisito della autonoma organizzazione. L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

 

Ad esempio, nell’applicare questo principio, una recente pronuncia (Cass. 7652/2020) di legittimità ha chiarito che costi e ricavi molto alti non sono indice di autonoma organizzazione, in quanto possono essere conseguiti anche grazie al proprio lavoro con l’impiego di minimi beni strumentali. In particolare, un promotore finanziario, anche se si è avvalso in modo non occasionale di lavoro dipendente altrui, per una spesa di circa 20mila Euro annuali, non deve essere assoggettato ad IRAP.

 

Ma vi sono rimedi se un libero professionista ha versato per anni l’IRAP e si accorge adesso che, probabilmente, tale imposta non era dovuta?

 

La soluzione è chiederne il rimborso, con una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, ove si dimostra l’assenza del presupposto impositivo e si richiede il rimborso del tributo indebitamente versato.

 

Vi sono, tuttavia, dei limiti temporali, in quanto il rimborso può essere richiesto nel termine di 48 mesi (4 anni) dal versamento del tributo che si chiede di vedersi restituito.

 

E’, inoltre, di particolare importanza motivare correttamente l’istanza di rimborso, poiché l’onere di provare il diritto alla restituzione spetta al contribuente.

 

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza, ove sia fondata, ha il dovere di accoglierla, disponendo il rimborso del tributo precedentemente versato. Se valuta che non sia fondata, emette un provvedimento di diniego. Infine, può anche non decidere, e in questo caso il silenzio equivale ad un rifiuto.

 

Sia il diniego che il silenzio possono essere impugnati dinanzi al giudice tributario, il quale – ove accolga il ricorso del contribuente – statuisce il diritto al rimborso.

 

Sei un libero professionista o un piccolo imprenditore che ha sempre pagato l’IRAP? Può essere molto utile valutare insieme se ci sono i presupposti per chiederne il rimborso. La giurisprudenza sul punto, infatti, presenta varie incertezze, e potrebbero trovarsi delle sentenze utili a sostenere la propria richiesta di rimborso. Inoltre, un provvedimento favorevole, sull’IRAP non dovuta nel passato, consente con tranquillità (a parità di situazione) di evitare di pagare l’IRAP nel futuro!

 

Per una consulenza personalizzata e una valutazione della situazione:

 

davide.emone@avvocatoemone.it