Ordinanze – ingiunzioni INPS: come difendersi dalle sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali.  

di Davide Emone | 11 luglio 2022 | News

 

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L’INPS, come preannunciato con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, ha notificato e sta tuttora notificando a moltissimi datori di lavoro (o ex datori di lavoro, anche di piccole e piccolissime dimensioni) un gran numero di ordinanze – ingiunzioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in relazioni a molti anni addietro (dal 2010 in poi).

 

 

La normativa e le sanzioni.

L’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali dei dipendenti fino al 2016 costituiva un reato, per il quale conseguiva l’apertura di un procedimento penale. L’effettività della sanzione penale, tuttavia, era molto scarsa e – nella pratica – soprattutto per omissioni di importo non elevato, era molto raro che il procedimento penale si aprisse e si concludesse con una condanna.

 

Dal 2016, invece, il D.lgs. n. 8/2016 ha previsto la depenalizzazione degli omessi versamenti di ritenute contributive inferiori ad Euro 10.000 annui, ma ha anche previsto – per tali casi – l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 10.000 ed Euro 50.000.


La sanzione non è però applicata nell’ipotesi in cui – a fronte della notifica dell’accertamento – il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute, comportamento che è assolutamente consigliabile tenere non solo per il rapporto col lavoratore, ma anche per evitare di subire pesantissime sanzioni da parte dell’INPS.


Infatti, con le ordinanze-ingiunzioni notificate in questi mesi, spesso per omessi versamenti di importi davvero minimi (poche centinaia di Euro l’anno), l’INPS ha applicato nella prassi sanzioni che partono da Euro 17.000 per arrivare fino ad Euro 50.000, per ogni anno in cui abbia ravvisato un parziale omesso versamento.


Ciò significa che – come spesso accade – se i mancati versamenti hanno riguardato più anni, facilmente la sanzione complessiva supera l’importo di Euro 100.000, per una violazione di un importo di 10, 20 o addirittura 30 volte inferiore.


Inoltre, nel caso di società, la sanzione viene contemporaneamente irrogata sia all’ente (ad esempio una SAS o una SRL), sia all’amministratore al momento dei fatti, quale presunto autore delle violazioni, con ciò comportando una rilevante responsabilità patrimoniale per i legali rappresentanti anche di società di capitali che generalmente non si aspettano di poter essere incisi da vicende legate alla società.


Del resto, le ordinanze-ingiunzioni – con sanzioni così gravi ed afflittive e senza alcuna proporzione tra violazioni e importi irrogati – sono tutte motivate in modo standard, come dei “copia-incolla”, e – in caso di mancato pagamento – l’INPS annuncia che procederà ad esecuzione forzata (pignoramenti).


I termini e il contenuto delle difese.

A fronte di questa vera e propria “pioggia” di ordinanze-ingiunzioni dell’INPS, chi ne riceve una non è privo di possibilità difensive, ma deve fare particolare attenzione ed evitare di perdere tempo.


Infatti, è possibile presentare ricorso per chiedere l’annullamento – o quantomeno la riduzione – delle sanzioni al Tribunale competente per territorio, ma il ricorso deve essere depositato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica degli atti.
Non è per nulla consigliabile “dormirci sopra”.


I motivi del ricorso variano da caso a caso, ma sussistono elementi comuni che devono essere sempre attentamente analizzati.
Si va dalla verifica dell’effettivo omesso versamento, al fatto che la sanzione sia stata irrogata al soggetto nella titolarità di effettuare i versamenti contributivi, alla natura delle ritenute non versate.

Si può eccepire il vizio di notifica e verificare la correttezza del procedimento sanzionatorio in tutti i suoi aspetti formali (notifiche, termini, decadenza e prescrizione).


Nel merito, inoltre, si può sostenere che non sempre, a fronte della depenalizzazione per le omissioni contributive inferiori a Euro 10.000 precedenti al 2016, sia applicabile la sanzione amministrativa, in quanto non è così scontato che sia più favorevole di quella penale abrogata.


Infine, l’elemento più rilevante e abnorme nelle fattispecie in esame è l’evidente sproporzione tra l’importo delle sanzioni e quello delle violazioni contestate. Ciò confligge sia con le norme costituzionali interne, sia con il diritto europeo, anche alla luce di recentissime pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale.


Cerchi assistenza per una o più ordinanze-ingiunzioni ricevute dall’INPS?

Ho già affrontato diversi casi di questo genere e la chiave per una difesa efficace è la rapidità e la precisione.


Suggerisco di contattarmi per una valutazione preliminare degli atti ricevuti, in modo da verificare gli spazi difensivi e l’opportunità di presentare ricorso, al fine di avere il tempo adeguato per predisporre con cura un’impugnazione che possa condurre all’annullamento della pretesa, o quantomeno alla sua riduzione.


Occorre individuare con precisione le ordinanze-ingiunzioni ricevute e i soggetti a cui sono state notificate, nonché i precedenti atti di accertamento con cui sono state contestate le violazioni, al fine anche di comprenderne l’effettiva sussistenza e la loro rilevanza quantitativa.


Se l’INPS irroga una sanzione ingiusta, difendersi è possibile ed è anche necessario per tutelare la propria integrità patrimoniale e quella della propria azienda.


Se lo vuoi fare in modo personalizzato ed efficace, sono a disposizione – per tutto il territorio nazionale – per un primo contatto ed una consulenza in merito: