Tregua fiscale: le 10 sanatorie della manovra finanziaria 2023

di Davide Emone | 9 gennaio 2023 | News

 

 

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La manovra finanziaria per l’anno 2023, approvata in via definitiva dal parlamento con la legge n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha previsto quella che è stata definita una tregua fiscale, che comprende 10 generali sanatorie per diversi momenti di controlli e accertamenti fiscali, oltre alla riscossione esattoriale.

 

Occorre quindi passare in rassegna le diverse possibilità che la legge di bilancio offre ai contribuenti per definire la propria posizione e archiviare così la pendenza con il Fisco, facendo però attenzione ai dettagli e alla convenienza.

 

Infatti, non tutte le posizioni sono definibili, esistono specifici requisiti per le diverse previsioni di sanatoria e occorre inoltre calcolare gli importi che dovranno essere effettivamente versati, oltre che i termini di pagamento, valutando se invece non possa essere al contrario più opportuno proseguire o intraprendere un contenzioso.

 

  1. Definizione agevolata degli avvisi bonari.

I commi 153-159 dell’art. 1 della legge prevedono l’abbattimento delle sanzioni sulle somme richieste con i cosiddetti avvisi bonari (ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 602/1973, oltre ai connessi contributi previdenziali): la sanzione sarà del 3%, anziché del 30% ridotto a 1/3.

Resta comunque necessario versare l’imposta e gli interessi. Inoltre, in tutti i casi la dilazione sarà in 20 rate trimestrali (non più 8 in caso di importi inferiori a 50.000 Euro).

Sono definibili gli avvisi bonari per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non è ancora scaduto, oppure per gli stessi periodi d’imposta e per quelli precedenti per i quali sia ancora in corso un pagamento rateale. La definizione non è ammessa per gli avvisi bonari il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche a seguito del mancato pagamento di rate.

 

  1. Sanatoria degli errori formali.

I commi 166-173 prevedono la sanatoria degli errori formali commessi fino al 31 ottobre 2022 con il pagamento di una somma di 200 Euro per ogni periodo d’imposta e la rimozione delle irregolarità ove possibile.

Per errori formali si intendono le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obbligo o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, né sul pagamento di tali tributi.

Non rientrano nella norma le violazioni commesse nell’ambito della voluntary disclosure, violazioni dichiarative del quadro RW (monitoraggio fiscale beni e attività estere), violazioni afferenti tributi diversi da Irpef, Ires, Iva o Irap e sanzioni irrogate con atti di contestazione divenuti definitivi.

Si ritiene possano rientrare le tardive trasmissioni di dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa restituzione di questionari all’Agenzia delle Entrate, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, l’omissione, tardività o incompletezza delle dichiarazioni di inizio o variazione attività ai fini Iva, l’irregolare applicazione dell’inversione contabile purché l’imposta sia stata assolta, ecc.

 

  1. Ravvedimento speciale.

Per violazioni tributarie diverse da quelle definibili con le due ipotesi appena esposte, i commi 174-179 prevedono un ravvedimento “speciale”, valido per ciò che riguarda le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, che prevede il pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale, oltre ad imposte e interessi, in otto rate trimestrali (con interessi inferiori a quelli legali).

A differenza del ravvedimento ordinario, quello speciale consente il pagamento rateale e una sanzione inferiore. Però il ravvedimento speciale è escluso per tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ove la violazione sia già stata contestata. Inoltre, il ravvedimento speciale non si applica in caso di dichiarazione omessa.

 

  1. Definizione agevolata degli accertamenti.

Anche ove vi siano riprese già contenute in un avviso di accertamento, i commi 179-185 consentono la definizione agevolata degli stessi con il pagamento di sanzioni ridotte pari a 1/18 del minimo edittale. Le somme dovute possono essere pagate in 20 rate trimestrali.

Tale possibilità di definizione riguarda gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di rettifica non impugnati ma ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, oltre che quelli notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2022, gli atti di recupero, e gli inviti all’adesione ex art. 5-ter D.lgs. 218/1997 notificati entro il 31 marzo 2023, sia mediante il raggiungimento di un accordo di adesione, che in acquiescenza.

 

  1. Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

I commi 186-205 intervengono in tema di contenzioso tributario, prevedendo la possibilità di definire la controversia tributaria pendente con l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane con il pagamento di una somma pari alla sola imposta, senza sanzioni e interessi. Anche gli enti territoriali possono aderire a tale modalità di definizione delle controversie.

Non vi è distinguo tra gli atti impugnati, ma sono escluse le controversie in cui sia parte solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure in cui vi sia una sentenza divenuta ormai definitiva: a tal proposito i termini di impugnazione delle sentenze che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023 sono sospesi di 9 nove mesi.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 e il pagamento può avvenire in 20 rate trimestrali.

Inoltre, sono previste riduzioni anche per le imposte, che andranno corrisposte in misura pari al:

  • 90% in caso di controversia in primo grado, in cui non vi sia ancora stata sentenza;
  • 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
  • 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado;
  • 5% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado.
  1. Conciliazione agevolata.

In alternativa alla definizione agevolata delle liti, si può optare – in caso di accordo delle parti – per la conciliazione agevolata (commi 206-212), che – se sottoscritta entro il 30 giugno 2023 – prevede una sanzione ridotta ad 1/18 del minimo (anziché al 40% o 50%). Ciò vale per le cause pendenti in primo e secondo grado.

 

  1. Rinuncia agevolata della lite in Cassazione.

In caso di contenzioso pendente dinanzi la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che abbia oggetto atti impositivi, è possibile la definizione transattiva della controversia con la rinuncia al ricorso (commi 213-218). Le sanzioni sono ridotte a 1/18.

 

  1. Regolarizzazione di omessi versamenti rateali.

Sulla base di quanto previsto dai commi 219-221, sarà possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in relazione a rate, successive alla prima, per somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, ma anche a seguito di reclamo o mediazione e conciliazioni giudiziali.

Per la regolarizzazione occorre effettuare il versamento della sola imposta, senza sanzioni e interessi, entro il 31 marzo 2023 (oppure in 20 rate trimestrali).

La regolarizzazione non si applica se è già stata notificata la cartella o l’intimazione e per le rateizzazioni con l’Agenzia delle entrate-Riscossione di somme già iscritte a ruolo.

 

  1. Stralcio dei ruoli inferiori a 1.000 Euro fino al 2015.

I commi 222-230 prevedono l’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2015, di importo residuo pari ad Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’annullamento avverrà in data 31 marzo 2023 e riguarderà i carichi di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.

Per quanto riguarda le somme dovute ad altri enti (enti locali, enti di previdenza privata, ecc.) l’annullamento automatico non opera per il capitale. Inoltre, tali enti possono deliberare e comunicare, entro il 31 gennaio 2023, di non applicare tali disposizioni.

 

  1. Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

Infine, la legge di bilancio, ai commi 231-252, prevede una nuova edizione di rottamazione delle cartelle e degli altri atti iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Vi rientrano i carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, che possono essere estinti senza il pagamento di interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive ed oneri di riscossione, ma con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale (oltre al rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione).

Il pagamento può essere effettuato o in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023), oppure in 18 rate, in un totale di 5 anni, col il versamento di un importo pari al 20% del debito dovuto per ogni anno (nel 2023, le rate saranno due: 31 luglio e 30 novembre; per gli altri anni, 4 rate).

La domanda di rottamazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2023, con l’indicazione specifica delle cartelle oggetto di definizione agevolata.

Con la presentazione della dichiarazione, si determina la sospensione degli obblighi di pagamento relativi a precedenti rateizzazioni in essere, non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle già avviate.

 

 

Come si nota, le possibilità di definizione agevolata sono molteplici (a queste dieci si aggiungono anche l’emersione dei redditi da plusvalenze su criptovalute e le omissioni dichiarative delle stesse, nonché la dilazione di versamenti Iva e ritenute per le società sportive), ma occorre valutare con attenzione quale sia quella più adatta per la propria specifica situazione, anche in relazione alla fase procedimentale in cui si inserisce la contestazione tributaria di cui si è oggetto.

 

Oltre che per la rottamazione, cui sarà dedicato un apposito approfondimento in ragione del fatto che riguarda una platea considerevolmente più ampia di contribuente, è opportuno anche per le altre sanatorie e definizioni agevolate della tregua fiscale affidarsi ad un professionista esperto sul punto.

 

Sono quindi a disposizione per un primo contatto ed una consulenza in materia:

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