Debiti tributari e rinuncia all’eredità.

Chi rinuncia all’eredità non risponde dei debiti del defunto, neppure quelli tributari. E’ questo il principio che ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020. Tale pronuncia consente di fare il punto su una serie di questioni di preminente interesse per chi si trova ad essere chiamato all’eredità. Occorre prestare però attenzione all’accettazione tacita dell’eredità. Infatti, se il chiamato all’eredità – anche senza esprimersi in formali dichiarazioni di volontà – compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 474 c.c.), si verifica l’accettazione tacita dell’eredità, da cui non può più tornare indietro.

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