Debiti tributari e rinuncia all’eredità.

di Davide Emone | 24 novembre 2020 | News


Chi rinuncia all’eredità non risponde dei debiti del defunto, neppure quelli tributari.

 

E’ questo il principio che ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020. Tale pronuncia consente di fare il punto su una serie di questioni di preminente interesse per chi si trova ad essere chiamato all’eredità.

 

Nel caso all’esame della Suprema Corte, un contribuente era stato destinatario di una cartella per il pagamento di un precedente avviso di liquidazione, non impugnato, relativo a imposte su immobili compresi nell’eredità della defunta madre. Il contribuente non aveva accettato l’eredità in questione e, dopo il decorso del termine di 10 anni per l’accettazione (art. 480 c.c.), aveva anche presentato una formale rinuncia.

 

E’ stato precisato che un atto impositivo, notificato ad un soggetto in qualità di chiamato all’eredità, relativo a debiti del de cuius, non diventa definitivo in punto di riferibilità soggettiva, se poi quel soggetto non assume effettivamente la qualità di erede. La successiva cartella di pagamento, infatti, può essere impugnata con successo facendo valere l’insussistenza della responsabilità per i debiti tributari in ragione della mancata accettazione dell’eredità.

 

E’ bene infatti ricordare che l’erede, qualità che si assume con l’accettazione dell’eredità, subentra in tutti i rapporti patrimoniali del defunto, sia attivi che passivi. Egli, quindi, sarà anche obbligato al pagamento dei debiti della persona che è venuta a mancare, compresi quelli di natura tributaria. Diversamente, non sono trasmissibili all’erede le sanzioni pecuniarie, anche di natura tributaria, in quanto aventi carattere personale.

 

L’accettazione dell’eredità può avvenire o per atto espresso, o per comportamenti concludenti. In quest’ultimo caso si tratta di accettazione tacita, fattispecie a cui bisogna prestare particolare attenzione.

 

Infatti, se il chiamato all’eredità – anche senza esprimersi in formali dichiarazioni di volontà – compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 474 c.c.), si verifica l’accettazione tacita dell’eredità, da cui non può più tornare indietro.

 

Uno di questi atti, ad esempio, è il prelievo di denaro dal conto corrente del defunto, anche solo che per pagare le spese funerarie. Attenzione, poiché con l’accettazione tacita si subentra in tutti gli elementi del patrimonio del de cuius, compresi i suoi debiti.

 

Non per forza, quindi l’acquisto di un’eredità è una fortuna!

 

E’ consigliabile quindi un’attenta analisi della situazione prima di mettere in atto comportamenti che possano implicare l’accettazione (anche tacita) di un’eredità, visto il rischio di dover rispondere dei debiti del defunto col proprio patrimonio. E in particolare di vedersi recapitare una cartella di pagamento per i debiti per tasse, imposte e contributi, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

davide.emone@avvocatoemone.it