Decreto Sostegni, le novità per la Riscossione esattoriale.
di Davide Emone | 25 marzo 2021 | News
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Sostegni”, DL n. 44/2021, che contiene rilevanti misure in tema di riscossione esattoriale.
L’art. 4, infatti, in primo luogo, estende il periodo di sospensione dell’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, iniziato su tutto il territorio nazionale l’8 marzo 2020, fino al 30 aprile 2021.
Questo significa che sono sospesi i pagamenti dovuti per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito iscritti a ruolo e in scadenza nel periodo di sospensione. Le somme, secondo la previsione di legge, dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021, salva la possibilità di presentare domanda di rateizzazione.
Per le rateizzazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020, è sospeso il pagamento delle rate mensili, ma le rate ricadenti nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposte, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. La decadenza dalla rateizzazione avviene a seguito del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Sono altresì sospese, fino al 30 aprile 2021, le notifiche di nuove cartelle, intimazioni di pagamento o l’avvio di nuove procedure esecutive o cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie), compresi pignoramenti presso terzi e verifiche delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis DPR 602/1973).
Per le somme dovute a titolo di rottamazione o saldo e stralcio, per i contribuenti in regola con le rate fino al 2019 compreso, le rate in scadenza nell’anno 2020 potranno essere utilmente versate entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza nel 2021 (febbraio, marzo, maggio, luglio) entro il 30 novembre 2021.
A favore del Fisco, viene prevista una proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo di sospensione.
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L’art. 4 del DL 41/2021 prevede anche la cancellazione dei debiti di importo inferiore a 5.000 Euro, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Dal punto di vista oggettivo, si tratta di somme dovute a qualsiasi titolo (tributi, imposte, contributi, multe stradali, sanzioni amministrative, ecc.), con l’esclusione solo di ipotesi residuali (recupero di aiuti di stato, somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti, dazi e Iva all’importazione, sanzioni penali).
Per il calcolo, il riferimento all’importo di 5.000 Euro è al debito residuo risultante dal carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Quindi l’importo limite è al netto delle somme eventualmente pagate o riscosse nel frattempo e non considera nel computo aggio e interessi di mora. Inoltre, deve farsi riferimento al singolo carico, non alla cartella, con la conseguenza che una cartella che superi l’importo di 5.000 Euro rientra nella cancellazione se costituita da più carichi separati, ognuno inferiore a tale importo.
Dal punto di vista temporale, a differenza delle indiscrezioni, il limite è al 31 dicembre 2010 (non 2015!). Tale termine è riferito non all’annualità in cui il tributo era dovuto, né alla notifica della cartella, bensì al momento in cui l’ente creditore ha “consegnato” il carico all’agente della riscossione, data indicata nell’estratto di ruolo e che solitamente precede di qualche mese la notifica.
Dal punto di vista soggettivo, a beneficiare della cancellazione sono i contribuenti (persone fisiche ed enti) che hanno conseguito un reddito imponibile nell’anno 2019 (come da dichiarazione dei redditi effettuata nel 2020) inferiore a 30.000 Euro.
La norma prevede, infine, quanto alla procedura, che la cancellazione avvenga automaticamente, tuttavia demanda ad un successivo decreto ministeriale le modalità e le date della cancellazione. Il requisito reddituale potrebbe necessitare che il contribuente si attivi per chiedere la cancellazione dei debiti, dichiarando o dimostrando di rientrare nella soglia reddituale prevista.
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La limitazione temporale e di importo, oltre che il requisito reddituale, fanno sì che questa misura sia un’agevolazione più che per i contribuenti, per l’ente di riscossione. Trattasi infatti di somme di importo contenuto che l’ADER (e prima, Equitalia) non era riuscita a recuperare in dieci anni di tempo, buona parte delle quali prescritte e in larghissima maggioranza inesigibili.
L’estensione anche al periodo 2010-2015, unitamente alla riproposizione di rottamazione e saldo-stralcio (assenti dal Decreto Sostegni) avrebbero reso la manovra molto più interessante per i contribuenti in difficoltà.
In attesa di seguire le eventuali modifiche inserite in fase di conversione del decreto in legge, resta opportuno per tutti effettuare un’analisi dettagliata della propria situazione debitoria con l’Agenzia delle entrate-Riscossione ed eventualmente agire in giudizio per ottenere l’annullamento delle cartelle viziate per notifica irrituale, o delle somme prescritte.
Sono a disposizione per una consulenza sul tema: