Le difese del contribuente negli accertamenti bancari 

di Davide Emone | 15 settembre 2020 | News

 

 

Quando si versa una somma di denaro contante sul proprio conto corrente, oppure si riceve un bonifico da un altro soggetto, occorre prestare attenzione al rilievo di queste operazioni su futuri potenziali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il segreto bancario, come è noto, non esiste più: l’Anagrafe Tributaria, contenente tutti i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti, consente agli Uffici dell’amministrazione di accedere ai dati dei conti correnti, utilizzandoli per elaborare liste di contribuenti secondo algoritmi che selezionerebbero i soggetti a maggior rischio di evasione.

 

Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, infatti, i dati relativi alle movimentazioni bancarie “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.”

 

In sintesi, l’accertamento bancario (o indagini finanziarie), secondo l’interpretazione della giurisprudenza, si configura nel senso che gli accrediti e i versamenti sul conto corrente di un contribuente sono considerati reddito non dichiarato (evaso), a meno che il contribuente non dimostri :

  1. che quel provento è stato regolarmente dichiarato; oppure
  2. che non si tratta di reddito imponibile (donazione, restituzione, somma esente, ecc.)

Ciò costituisce una vera e propria presunzione legale di evasione in presenza di somme versate o accreditate sul proprio conto corrente senza che vi sia una evidente giustificazione, con un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

 

Quali sono le difese possibili del contribuente oggetto di accertamento bancario?

 

Innanzitutto, il suggerimento – quando si movimentano somme consistenti, anche tra familiari – è quello di precostruirsi la prova in caso di controlli. E’ quindi opportuno informarsi prima, presso un legale specializzato, sulle modalità più adeguate con cui trasferire denaro con finalità non reddituali (rimborsi, restituzioni, prestiti, donazioni), onde evitare che a distanza di anni tali movimentazioni vengano contestate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Inoltre, bisogna considerare che recentemente la Corte di Cassazione ha pronunciato alcune sentenze innovative sul punto. Se il suo precedente orientamento consolidato imponeva una dimostrazione analitica, movimento per movimento, e documentale dell’irrilevanza reddituale dell’accredito o della sua avvenuta dichiarazione, di recente è stata allargata l’estensione della prova contraria che il contribuente può offrire.

 

Ci si può difendere anche a mezzo di presunzioni semplici (coi requisiti di gravità, precisione e concordanza) e utilizzando le dichiarazioni scritte di terzi.

 

Intervenendo su una controversia originata da un avviso di accertamento emesso sulla base di indagini finanziarie, premesso che “all’onere probatorio incombente sul contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito di operare una verifica puntuale dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente…”, la Corte ha specificato che “ovviamente, in mancanza di espresso divieto normativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi di prova, al contribuente è consentito fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici”, inoltre “il potere di introdurre dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale opera, con il medesimo valore probatorio, anche per la parte contribuente” (Cass., sez. V, 27 maggio 2020, n. 9903).

 

La pronuncia assume un’importanza fondamentale, posto che era stato in passato negata la possibilità di opporre – da parte del contribuente – ad una presunzione legale relativa (come quella sopra evidenziata dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973), una presunzione semplice.

 

Ciò detto, la difesa del contribuente deve essere in ogni caso completa, la sua tesi difensiva plausibile e ben documentata, nei tempi adeguati del procedimento e del contenzioso.

 

Se sei oggetto di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure ti è stato notificato un accertamento bancario, basato sulle indagini finanziarie, contattami per una consulenza, così da organizzare al meglio le tue difese:

 

davide.emone@avvocatoemone.it