Rateizzare le cartelle è sempre possibile, ma non pagare somme non dovute!

di Davide Emone | 11 gennaio 2021 | News

 

Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione esattoriale previsto per l’emergenza Covid-19. Ciò significa che, a partire da questo mese, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER, l’ex Equitalia), è legittimata a riprendere la propria attività.

 

In particolare, l’esattore potrà:

 

notificare le cartelle che avrebbero dovuto essere state notificate dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, e sono state congelate;

 

– notificare intimazioni di pagamento con cui si sollecita il pagamento di cartelle, atti e carichi iscritti a ruolo che non sono stati adempiuti, e si preannuncia l’avvio dell’esecuzione forzata;

 

– avviare nuove procedure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) o esecutive (pignoramenti di conti correnti, crediti, stipendi, immobili, ecc.).

 

A fronte della ripresa dei termini di versamento, oltre che delle azioni di recupero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’art. 7 del decreto n. 157/2020 (cd. decreto Ristori quater) ha allargato il quadro in merito alla rateazione di cartelle e, in generale, carichi iscritti a ruolo.

 

Infatti, potranno essere presentate e accolte nuove istanze di rateazione anche per quei contribuenti che avevano avuto in essere un piano di rateazione da cui erano decaduti (prima dell’8 marzo 2020), oltre che una definizione agevolata (rottamazione) non adempiuta.

 

Rateizzare diventa quindi possibile per (quasi) tutti. In particolare, per importi fino a Euro 100.000, la rateazione è concessa senza necessità di documentare la situazione di difficoltà, mentre per importi superiori occorre l’attestazione ISEE per persone fisiche o i dati contabili per le imprese. In caso di situazioni particolari di difficoltà, rientrando nei complessi parametri contabili, le rate concedibili aumentano da 72 a 120.

 

Ma rateizzare è sempre conveniente? Dipende caso per caso. Se è vero che la presentazione della domanda di rateizzazione sospende le procedure esecutive in essere (es. pignoramenti) e ne impedisce l’avvio di nuove, con la successiva estinzione in caso di accoglimento della rateazione e pagamento della prima rata, tuttavia ci sono degli inconvenienti:

 

– la rateazione fa sospendere i termini di prescrizione e decadenza del debito;

 

– sono previsti gli interessi di dilazione, che possono anche essere di un certo rilievo (fino al 6%);

 

– un orientamento minoritario della giurisprudenza afferma che il pagamento dilazionato del debito comporta il suo riconoscimento.

 

Ma soprattutto, l’invito più importante è quello di non pagare somme che non sono dovute.

 

In molti casi, gli atti, gli avvisi, le cartelle e in generale tutti i carichi iscritti a ruolo possono essere annullati in giudizio perché la loro notifica è avvenuta in violazione delle norme di legge – e quindi nulla – oppure perché dal momento della notifica, anche se valida, ad oggi, è decorso un periodo di tempo sufficiente a far prescrivere in tutto o in parte il debito.

 

Per questo è opportuno, prima di presentare una domanda di rateazione, effettuare un’analisi dettagliata della propria situazione debitoria con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificando gli eventuali vizi di notifica degli atti e l’eventuale decorso della prescrizione.

 

Solo nel caso in cui non sussistono possibilità difensive in questi modi, allora rateizzare può essere opportuno per evitare pignoramenti o azioni cautelari.

 

Contattami per un’analisi dettagliata della tua situazione e per conoscere le migliori strategie:

 

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